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Come noto, dal corrente anno scolastico, con l'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, è necessaria la frequenza di almeno i 3/4 dell'orario annuale di lezione.
Non è quindi possibile essere assenti per oltre 1/4 delle ore di lezione annuali.
Nella realtà della nostra Istituzione vuole dire, considerando il calendario annuale delle lezioni, che gli alunni delle classi dalla prima alla quarta (che hanno 32 ore alla settimana) non devono superare, complessivamente, le 264 ore di assenza; per gli alunni delle classi quinte (35 ore settimanali) il limite da non superare è di 288 ore.
Nel calcolo delle ore di assenza vengono conteggiate, oltre alle assenze dell'intera giornata, anche le ore relative agli eventuali ingressi in ritardo o per le uscite anticipate.
Pur tenendo conto che i limiti indicati sono, nella realtà, molto ampi, ricordo agli alunni e alle rispettive famiglie che la frequenza scolastica alle lezioni è obbligatoria (vedi l'articolo 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti: DPR 249/1998, riportato anche nell'opuscolo del Regolamento interno dell'Istituzione) e che l'assiduità alle lezioni concorre nella determinazione del voto sul comportamento in sede di scrutinio.
Casi particolari.
Uniche possibili deroghe alla norma sono previste nel caso di alunni costretti ad assentarsi dalle lezioni per lunghi periodi per gravi e documentati motivi di salute (una malattia che richiede lunghi percorsi di cura e terapia; la convalescenza per un intervento chirurgico; le conseguenze di un incidente, ecc.): in tali casi il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, se in possesso di un sufficiente numero di valutazioni, può motivatamente prescindere dalle ore di assenza effettuate.
Gli alunni che si trovino nelle condizioni di doversi assentare per i gravi motivi di salute elencati devono al più presto dare comunicazione alla scuola dell'assenza continuativa e documentare tale circostanza con idonea certificazione medica.
Fonti normative: art. 14, punto 7, DPR 22 giugno 2009, n. 122.
Il Dirigente scolastico e le segreterie sono a disposizione per ogni eventuale approfondimento.
Anno scolastico: 2010/2011 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |
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