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Ricordo che, dallo scorso anno, sono stati introdotti dei limiti minimi di frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico: per poter essere ammessi allo scrutinio finale è necessario avere frequentato almeno i 3/4 dell'orario annuale di lezione.
Per gli alunni di tutte le classi (considerato l'orario di 32 ore settimanali) le assenze non devono superare, complessivamente, le 264 ore.
Nel calcolo delle ore di assenza vengono conteggiate, oltre alle assenze dell'intera giornata, anche le ore relative agli eventuali ingressi in ritardo o per le uscite anticipate.
Inoltre, anche senza giungere ai limiti di assenza indicati (che sono molto ampi), ricordo agli alunni e alle rispettive famiglie che la frequenza scolastica è obbligatoria a tutte le lezioni (vedi l'articolo 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti: DPR 249/1998) e che l'assiduità alle lezioni concorre nella determinazione del voto sul comportamento in sede di scrutinio.
Casi particolari.
Uniche possibili deroghe alla norma sono previste nel caso di alunni costretti ad assentarsi dalle lezioni per lunghi periodi per gravi e documentati motivi di salute (una malattia che richiede lunghi percorsi di cura e terapia; la convalescenza per un intervento chirurgico; le conseguenze di un incidente, ecc.): in tali eccezionali casi il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, può motivatamente prescindere dalle ore di assenza effettuate purché vi siano sufficienti elementi di valutazione.
Gli alunni che si trovano nelle condizioni di doversi assentare per i gravi motivi di salute elencati devono darne immediata comunicazione alla scuola e documentare tale circostanza con idonea certificazione medica.
Fonti normative: art. 14, punto 7, DPR 22 giugno 2009, n. 122.
Il Dirigente scolastico e la segreteria sono a disposizione per ogni eventuale approfondimento.
Anno scolastico: 2011/2012 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |
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